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Addizionale Erariale della tassa automobilistica

14.09.2012

Il decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011 ha disposto che a decorrere dall’anno 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni Kw di potenza del veicolo superiore a 185 Kw.

Tale addizionale è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla costruzione del veicolo, rispettivamente del 40, del 70 e dell’85% sul totale dovuto. Decorsi 20 anni dalla costruzione non è più dovuta.

Sono tenuti al pagamento coloro che risultano proprietari o usufruttuari alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

Decorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, non è più dovuta. L’anno di costruzione si presume, salvo prova contraria, coincidente con l’anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione.

Per il 2012 e successivi il termine per il pagamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento della tassa automobilistica del veicolo in questione.
 
Sono tenuti al pagamento tutti coloro che risultino al PRA proprietari (o usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria) alla scadenza del termine utile per il pagamento.
 
Il pagamento, in attesa di che vengano attivate modalità alternative, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 (scaricabile in fondo alla pagina). 
 
Il codice tributo da utilizzare è "3364" denominato "Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23 c.21 DL n. 98/2011".
La sezione del modello che va riempita è quella denominata "Erario ed altro".
La targa del veicolo cui si riferisce il pagamento va indicata nel campo "Elementi identificativi".
 
 

 

 Modello F24 "versamenti con elementi identificativi