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R.C. Auto: non esiste pių il rinnovo tacito delle polizze

10.04.2013

 Con il decreto legge del 18 ottobre 2012, ai fini della tutela dei consumatori nel mercato della concorrenza assicurativa, è stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2013, il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e risulta escluso il rinnovo tacito delle polizze assicurative obbligatorie della responsabilità civile.

E’ importante ricordare, quindi, di rinnovare la polizza entro la scadenza, per non circolare senza assicurazione.

Alcune compagnie assicurative concedono 15 giorni per il rinnovo, ma è facoltà della compagnia.

Ricordiamo che l’art. 193 del Codice della Strada prevede l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile ed indica le sanzioni per chi circola senza la copertura dell’assicurazione.